La Legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall’irragionevole durata del processo. È generalmente riconosciuto, a livello nazionale e comunitario, che il procedimento per l’equa riparazione per irragionevole durata del processo debba concludersi nel termine di 2 anni.
In caso di inosservanza di detto termine, il ricorrente può promuovere un nuovo giudizio per chiedere l’equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole nel procedimento ex L. Pinto (Cass., SS.UU., 19/03/2014, n. 6312).
Ambito di applicazione
Indipendentemente dal grado in cui si concludono, il procedimento delineato dalla L. Pinto si applica a:
• controversie civili;
• procedimenti penali;
• procedimenti amministrativi;
• procedure fallimentari;
• procedimenti tributari.